Codice deontologico
La revisione del codice deontologico forense è prevista dalla legge professionale forense, n. 247/2012.
L’art. 35 in particolare, tra i compiti del CNF, prevede l’emanazione e l’aggiornamento periodico del codice deontologico, e la sua diffusione per favorirne la più ampia conoscenza.
Il Nuovo Codice deontologico promuove la correttezza dei comportamenti degli avvocati fuori e dentro il processo, tutelando l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 241 del 16 ottobre 2014 – con le modifiche da ultimo apportate al testo degli artt.50, 57 e 70 – ed è in vigore dal 15 dicembre 2014.
Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale del 3 maggio 2016, n. 102 è stata pubblicata la modifica dell’art. 35 (Dovere di corretta informazione) del Codice deontologico forense, deliberata dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 22 gennaio 2016.
Le novità salienti
L’inversione, rispetto al codice previgente, tra il titolo II (Rapporti con i colleghi) ed il III (Rapporti con il cliente e la parte assistita) dando così centralità e preminenza al rapporto col cliente.
Sono stati introdotti due nuovi titoli relativi ai “Doveri dell’avvocato nel processo” e ai “Rapporti con le istituzioni forensi”.
Il primo attiene alle regole strictu sensu della sfera difensiva, quelle che disciplinano i rapporti con i magistrati e con gli altri attori del processo.
Il secondo attiene il rapporto avvocato/istituzione e ne consolida valore e presupposti.
Le sanzioni
Quattro sono quelle previste in ordine di gravità: avvertimento, censura, sospensione, radiazione.
Oggi fattispecie prescrive una correlata sanzione, criteri di aggravamento e di attenuazione che dipendono dalla maggiore o minore gravità del fatto in contestazione.
Nella determinazione della sanzione dovrà tenersi conto anche del pregiudizio derivato al cliente, eventuali precedenti e così via.
I rapporti con i clienti e con la parte assistita
Viene disegnato l’incipit del rapporto professionale: libera pattuizione del compenso e nuovi obblighi informativi (prevedibile durata causa, preventivo scritto, se richiesto, estremi della polizza assicurativa, possibilità di avvalersi della mediazione, possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato e così via).
L’avvocato deve inoltre sconsigliare il cliente dall’intraprendere azioni che possano rivelarsi inutili e/o onerose, deve emettere documento fiscale ad ogni versamento ricevuto.
Si rafforzano gli indefettibili principi del segreto professionale e della riservatezza.
Si ribadisce stentoreo il divieto di accaparramento di clientela così come il divieto di offrire prestazioni al domicilio degli utenti o personalizzate.
La corretta informazione prescrive che l’avvocato fornisca informazioni sul proprio operato in ossequio ai doveri di verità, correttezza, trasparenza e segretezza. Sono vietate le informazioni di natura comparativa, le informazioni volutamente ingannevoli, denigratorie o che contengano riferimenti funzioni o incarichi non pertinenti l’attività professionale come l’indicazione di nominativi di professionisti non collegati allo studio dell’avvocato.
L’informazione può essere effettuata con ogni mezzo. Vietati i banner pubblicitari.
Solo in caso di docenza universitaria in discipline giuridiche si può indicare il titolo di “professore”; il praticante dovrà indicare il titolo “praticante avvocato” (eventualmente “abilitato al patrocinio”).
I rapporti con i colleghi
Il rapporto tra i colleghi e collaboratori di studio viene parimenti consolidato. L’avvocato dovrà favorirne la crescita formativo/professionale, remunerando adeguatamente la collaborazione, in considerazione dell’utilizzo dei compiti e dei servizi resi nello studio.
Ai tirocinanti va garantita l’effettività e la proficuità della pratica forense, vanno rimborsate le spese e riconosciuto, dopo il primo semestre di pratica, un consono compenso.
I doveri nel processo
Dovere di difesa e rapporti di colleganza sono i cardini di questo titolo. Deve sempre rinunciare al mandato se ha notizia di prove o documenti falsi prodotti in giudizio dalla parte assistita.
Si ribadisce il rispetto reciproco nei rapporti con i magistrati, così come con gli arbitri, i mediatori, periti e consulenti tecnici.
I rapporti con le Istituzioni forensi
Viene sancito il dovere collaborativo dell’iscritto col proprio Ordine di appartenenza; viene sanzionata gravemente ogni attività dell’avvocato (e commissario d’esame) diretta a favorire i candidati nel corso dell’esame di abilitazione.
La tutela del Minore
E’ stata inserita una norma dedicata all’ascolto del minore per assicurare la massima tutela di quest’ultimo e dichiarata l’incompatibilità ad assumere la difesa di uno dei genitori se precedentemente assistito il minore per la medesima questione familiare.
Ultimo aggiornamento
23 Aprile 2024, 08:58